VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Il testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 e il D.P.R. 462/01 obbligano tutti i datori di lavoro a richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:
– impianti elettrici di messa a terra;
– installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
– impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Le verifiche vanno effettuate quando vi sia in essere un “rapporto di lavoro”.
Secondo la normativa vigente sono assimilati a “lavoratore” i soci lavoratori di una cooperativa o di una società o le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere una professione (ad es. sono assimilati ai dipendenti anche i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti, gli apprendisti etc.).
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero dello Sviluppo Economico o in alternativa da Inail/Asl/Arpa, con adeguata strumentazione.
Non sono valide quindi, ai fini del D.P.R. 462/01, le verifiche effettuate da elettricisti, professionisti o imprese installatrici (anche se dello stesso impianto).
Come si svolge una verifica di messa a terra?
La prima cosa che si fa prima di procedere alla verifica strumentale è l’esame documentale:
-
si controlla la presenza della dichiarazione di conformità / di rispondenza dell’impianto;
-
si verifica che la dichiarazione di conformità / di rispondenza sia inoltrata all’organo di controllo al fine di denunciare l’esistenza dell’impianto;
-
si visiona il layout/planimetria dell’azienda o del locale;
-
si visiona l’eventuale progetto e gli schemi elettrici annessi;
-
si esaminano eventuali relazioni tecniche rilasciate dall’elettricista;
-
si procede ad eventuali altri esami cartacei, variabili caso per caso.
Terminato l’esame documentale, si effettua un sopralluogo a vista dell’impianto al fine di portare in evidenza eventuali carenze o situazioni di pericolo.
Infine, si procede ad effettuare le misure strumentali sull’impianto, sul sistema di dispersione a terra, sui sistemi di protezione differenziale e sulla continuità verso terra delle macchine ed attrezzature presenti.



I
strumenti generalmente utilizzati
Con questa strumentazione si riescono a misurare tutti i parametri necessari alla sicurezza dell’impianto e tensioni di passo e contatto.
Una volta che si costruisce o modifica sostanzialmente un impianto elettrico cosa si deve fare?
Entro 30 giorni della messa in servizio dell’impianto si deve inviare obbligatoriamente e in modo tracciabile l’apposito modulo di trasmissione corredato di copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ad INAIL e ASL/ARPA (per le zone di competenza), ed effettuare a favore di INAIL, secondo le modalità previste, un pagamento di 30 €.
Fin da subito è consigliabile programmare le verifiche periodiche di messa a terra secondo quanto disposto per legge dal D.P.R. 462/01.
Nel caso non si disponga della dichiarazione di conformità dell’impianto cosa bisogna fare?
Ad oggi, va fatta far
e una dichiarazione di conformità da una ditta installatrice o da un elettricista dopo che la/lo stessa/o abbia esaminato l’impianto e abbia adeguato lo stesso al D.M. 37/08.
In alternativa, per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/08 è necessario disporre di una dichiarazione di rispondenza realizzata da professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste che ha esercitato la professione per almeno 5 anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Nel caso non si sia stato denunciato l’impianto cosa bisogna fare?
Se l’impianto è antecedente al 13/03/1990
Bisogna inviare l’atto notorio ad INAIL e ASL/ARPA secondo le modalità previste ed eseguire quanto prima una verifica di impianto da parte di un Organismo Notificato o alternativamente da INAIL/ASL/ARPA.
Se l’impianto è successivo al 13/03/1990
Va reperita la dichiarazione di conformità (ai sensi della L.46/90 o D.M.37/08) rilasciata dall’elettricista e va inviata ad INAIL e ASL/ARPA secondo le modalità previste ed eseguire quanto prima una verifica di impianto da parte di un Organismo Notificato o alternativamente da INAIL/ASL/ARPA.
Cosa deve fare il datore di lavoro dopo aver inviato la dichiarazione di conformità?
Deve fare effettuare da parte di Organismo notificato o INAIL/ASL/ARPA le verifiche periodiche secondo le scadenze previste.
A quale sanzioni è sottoposto chi non effettua le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra?
In caso sia accertata la violazione dell’art. 64 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni punibili con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1000€ a 4800€ + aumenti introdotti (Art.68 D.Lgs 81/08).
Inoltre, in caso sia accertata la violazione dell’Art.296 del D.lgs 81/08 riguardante le verifiche in aree classificate 0,1,20 e 21 il datore di lavoro è punibile con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2500€ a 6400€ + aumenti introdotti (Art.297 D.Lgs 81/08).
Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Inail, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
E’ sottoposto a sanzioni chi non invia la dichiarazione di conformità all’INAIL e all’ASL/ARPA?
Si, chi non ottempera a tale obbligo è sanzionabile da parte dell’organo di vigilanza UPG.
Nel caso in cui una società svolga la propria attività in uno stabile in affitto il datore di lavoro è tenuto a richiedere le verifiche ai sensi del DPR 462/01?
Le verifiche periodiche obbligatorie degli impianti elettrici di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere richieste dal Datore di lavoro e non dal proprietario dello stabile.
Se due aziende risiedono nello stesso stabile con unico impianto di terra chi deve inviare la dichiarazione di conformità all’INAIL e ASL/ARPA?
Entrambi i datori di lavoro sono obbligati ad inviare la dichiarazione di conformità relativa alle parti proprie ed alla parte comune (dispersore).
Le abitazioni private e i condomini sono soggetti a verifica?
Le parti comuni dei condomini, quando soggette ad essere frequentate da personale esterno (addetti alle pulizie, giardinieri, ascensoristi, ecc.) hanno l’obbligo di essere verificate mentre le case private non hanno tale obbligo.
L’elettricista ed il progettista possono eseguire la verifica, se dotati di strumenti idonei?
No. Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.
Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti non abilitati o imprese installatrici.
Qual è la periodicità obbligatoria per legge di tali verifiche?
Sono soggetti alle verifiche previste dal DPR 462/01 i seguenti impianti:
-
Impianti elettrici di messa a terra;
-
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
-
Impianti elettrici installati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di far eseguire la verifica periodica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti elettrici collocati nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione secondo la tabella seguente:
CONTESTO |
SOGGETTO VERIFICATORE |
DOCUMENTO RILASCIATO |
PERIODICITA’ |
|
VERIFICHE PERIODICHE |
luoghi di lavoro ordinari |
-Organismo Abilitato– ASL/ARPA |
Verbale(da esibire a richiesta degli organi di vigilanza) |
ogni 5 anni |
VERIFICHE PERIODICHE |
luoghi con pericolo di esplosione, a maggior rischio incendio (MA.R.C.I), cantieri, locali ad uso medico. |
-Organismo Abilitato– ASL/ARPA |
Verbale(da esibire a richiesta degli organi di vigilanza) |
ogni 2 anni |
VERIFICHE STRAORDINARIE |
luoghi di lavoro ordinari |
– Organismo Abilitato– ASL/ARPA |
Verbale(da esibire a richiesta degli organi di vigilanza) |
Da effettuare in caso di:– esito negativo delle verifiche periodiche;– modifiche sostanziali dell’impianto;– richiesta del datore di lavoro. |
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