Obbligo di progetto
Nelle effettuare le verifiche degli impianti di terra, degli impianti di protezione scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione ci si trova a dover esaminare la documentazione di progetto per poter capire come è fatto l’impianto al fine di giungere a verifiche corrette. Un progetto si considera redatto ad Hoc se si è seguita la guida CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici).
Tale guida divide il progetto in due fasi fondamentali: il progetto di massima e il progetto definitivo. Questa divisione cozza un po’ con la divisione che si trova nella legge 216/95 (merloni bis) che invece articola la progettazione su tre livelli differenti : Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo. Andando un po’ più a fondo nelle definizione della legge si può però vedere che a parte che per gli impianti di generazione e trasporto dell’energia, per impianti che alimentano ferrovie, linee tranviarie e metropolitane il progetto definitivo e esecutivo coincidono con il progetto di massima e definitivo della CEI 0-2. Normalmente il progetto di massima viene redatto per gli studi di fattibilità, per le concessioni edilizie e per altre autorizzazioni di costruzione.
Prima dell’entrata in vigore della legge 46/90 il progetto elettrico non era obbligatorio, è stato l’art. 6 di tale legge che ne ha sancito l’obbligo per certi impianti e il DPR 447 del 91 ne ha stabilito i casi specifici. Il DM 37 del 2008 ha ribadito quanto stabilito dalla legge 46/90 allargando la casistica dei casi in cui è obbligatorio redigere il progetto. Ma andiamo per ordine. Vediamo secondo la legge 46/90 e il DPR 447 quali sono i casi :
LEGGE 46/90 e DPR 447:
Il campo di applicazione della legge 46/90 è desumibile dall’art. 1 della suddetta legge (notare bene che stiamo parlando di campo di applicazione della legge e non dei casi in cui è obbligatorio il progetto). Per gli edifici ad uso civile sono soggetti alla legge 46/90 gli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne, e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche. Per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi per gli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica.
Per edifici ad uso civile si intendono le unità immobiliari, o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni , circoli o conventi e simili.
Per edifici adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi si intendono le attività industriali, le attività di commercio, agricole, di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, uffici, scuole, case di cura, magazzini o depositi.
Obbligo di Progetto: l’obbligo di progetto redatto da professionista iscritto negli albi professionali nell’ambito delle rispettive competenze è obbligatorio per i seguenti impianti:
negli edifici ad uso civile :
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per tutte le utenze condominiali comuni aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
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potenza impegnata maggiore di 6 kW;
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per le unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
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superficie maggiore a 400 m2 ;
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negli edifici adibiti ad attività produttive:
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Impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;
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Superficie superiore a 200 m2 in bassa tensione;
Nelle unità immobiliari generiche :
Nelle unità immobiliari con potenza impegnata maggiore di 1,5 kW che soddisfano i seguenti punti:
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presenza anche parziale di locali medici;
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presenza anche parziale di locali a maggior rischio in caso d’incendio (MARCI);
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presenza anche parziale di locali con pericolo d’esplosione.
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Negli impianti elettronici:
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Solo per gli edifici ad uso civile solo se presenti contestualmente ad impianto elettrico con obbligo di progetto.
Negli impianti di protezione scariche atmosferiche:
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negli edifici con volume superiore a 200 mc. dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI;
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negli edifici con volume superiore a 200 mc. e con altezza superiore a 5 metri.
D.M. 37 del 2008:
Il Campo di Applicazione del DM 37 si ricava dall’art. 1 del suddetto decreto: ovvero il Dm 37 si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici ,indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Qui si vede già una sostanziale differenza con la legge 46/90, che si riferiva a tutti gli impianti negli edifici civili e ai soli impianti elettrici negli altri edifici.
Obbligo di progetto: per il DM 37 il progetto è sempre obbligatorio! La differenza è che per alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, mentre per i casi, che ora elencheremo, dovrà essere redatto da un prefessionista iscritto negli albi professionali.
Progetto da parte di professionista iscritto ad albo professionale:
Edifici ad uso civile:
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Per tutte le utenze condominiali che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
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Potenza impegnata superiore a 6 kW;
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unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
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superficie maggiore di 400 mq;
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potenza impegnata superiore a 6 kW.
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Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi:
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quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione)
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quando la superficie è maggiore di 200 mq;
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quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
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Unità immobiliari generiche:
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quando l’unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, quali:
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locali medici
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locali per i quali sussista pericolo d’esplosione;
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locali a maggior rischio in caso d’incendio (MARCI).
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Impianti elettronici:
Sempre quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto.
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche:
Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche devono essere progettate se soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
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Il volume dell’edificio supera i 200 mc;
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per le unità abitative e per le utenze domestiche quando superano i 6kW di potenza contrattuale;
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per le unità abitative quando superano i 400 mq;
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per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi quando superano i 200 mq o i 6 kW di potenza impegnata.
Impianti di Rivelazione incendi:
Il progetto è obbligatorio quando sono inseriti in attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi.

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