Inail: la sicurezza nei lavori sulle coperture e gli ancoraggi
Un documento dell’Inail raccoglie gli atti di due seminari sulla sicurezza nei lavori sulle coperture. Focus sulla legislazione, normazione e classificazione dei sistemi di ancoraggio utilizzabili sulle coperture degli edifici.
La “sicurezza nei lavori di manutenzione che si svolgono sulle coperture degli edifici è un tema che per una somma di fattori viene speso sottovalutato e talvolta giunge all’attenzione dell’opinione pubblica per l’accadere di eventi tragici”.
Ad affermarlo è l’Ing. Michele Candido Meschino, Coordinatore generale della Consulenza Tecnica per l’Edilizia dell’Inail che PuntoSicuro ha intervistato in passato sul tema dei costi della sicurezzae del ruolo dei coordinatori nei cantieri. L’affermazione è contenuta in un recente volume dell’Inail dal titolo “La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto”.
Il volume, realizzato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici (DIT) e dal CTE – Consulenza Tecnica per l’Edilizia, raccoglie gli atti di due diversi seminari sul tema:
– “Un cantiere sicuro per riqualificare l’esistente – Lavori in copertura” che si è tenuto il 4 Ottobre 2013 a Milano;
– “Lavori su coperture: problematiche, approfondimenti, soluzioni ed indirizzi” che si è tenuto il 18 Ottobre 2013 nell’ambito del SAIE presso la fiera di Bologna.
L’insieme degli interventi dei due seminari offre una utile panoramica delle varie problematiche relative alla prevenzione e sicurezza nei lavori di manutenzione sulle coperture degli edifici. Un argomento che – è sempre Michele Meschino a dirlo nell’introduzione al volume – “è complesso perché chiede una particolare attenzione nel cogliere condizioni di rischio che spesso non sono percepite e quindi non sono considerate, ed è caratterizzato da alcuni fattori:- la scarsa consapevolezza che la piccola manutenzione non è un imprevisto ma è un’attività sistematica, prevedibile e inevitabile, infiltrazioni, pulizia grondaie, sostituzione tegole ecc.;- il particolare incremento delle occasioni di accesso in copertura per installare i terminali di piccoli impianti di condizionamento, antenne satellitari ecc.;- la mancata previsione in fase di progetto delle condizioni di sicurezza per operare le piccole manutenzioni sulle coperture, linee vita, punti di accesso e ancoraggio, ecc.;- la qualificazione non sempre idonea degli operatori tecnici che dovrebbero avere competenze specifiche e qualificate anche in tema di accesso in luoghi di lavoro costituiti da coperture di edifici;- ed infine una certa sottovalutazione, legata purtroppo alla entità degli interventi e alla crisi dell’occupazione, che spinge a correre dei rischi inaccettabili”.
Gli interventi raccolti nel volume offrono dunque una sintesi delle problematiche e risposte tecniche che permettono di accedere ad una “visione sistemica nell’ambito della sicurezza nelle manutenzioni in copertura”. La premessa per la risoluzione di un problema è infatti la sua “evidenziazione e comprensione”, anche richiamando l’attenzione del legislatore su “nuove norme da emanare per migliorare l’approccio, la qualificazione degli operatori e le misure di sicurezza da adottare”.
Un richiamo ad una più puntuale normativa arriva ad esempio dall’intervento “Legislazione, normazione e classificazione dei sistemi di ancoraggio”, a cura dell’Ing. Luigi Cortis (INAIL DIT – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici).
La relazione presenta infatti un esame del quadro legislativo e normativo nazionale relativo aisistemi di ancoraggio per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto e mostra le problematiche che derivano dalla non univoca definizione di “ancoraggio” e dalla caratteristica di installazione relativa alla permanenza o alla non permanenza dei “dispositivi di ancoraggio”sulla copertura.Infatti i dispositivi di ancoraggio, da utilizzarsi per il collegamento dei sistemi per la protezione contro le cadute, “vengono installati permanentemente o non permanentemente nelle opere di costruzione. Tale aspetto, permanenza o non permanenza, non è espressamente previsto dall’attuale quadro legislativo e questo comporta incertezza nei soggetti coinvolti nell’uso degli stessi” e un “disorientamento dell’intero settore”.
Il relatore si sofferma sulle definizioni di “ancoraggio” e di “ sistema di ancoraggio”:- ancoraggio: è “l’insieme comprendente il materiale base (struttura di supporto), l’ancorante e l’elemento da fissare cui può essere collegato il sistema di protezione individuale dalle cadute”: si individuano dunque tre elementi, “l’elemento da fissare”, “il materiale base” e “l’ancorante”. Insomma viene “individuato rispettivamente ‘quello’ che devo fissare, ‘dove’ lo devo fissare e ‘per mezzo di cosa’ lo devo fissare;- sistema di ancoraggio: è “una configurazione di ancoraggi a cui può essere collegato il sistema di protezione individuale dalle cadute”.Inoltre si sottolinea la differenza tra i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente e permanentemente nelle opere di costruzione:- dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente: “sono prodotti che presentano le caratteristiche di mobilità, trasportabilità e temporaneità in quanto: sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore secondo le istruzioni del fabbricante; sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore. Risulta quindi che tali prodotti sono ‘tenuti’ dall’utilizzatore durante il periodo della sua esposizione al rischio e ‘portati con sé’ alla fine del lavoro. Essi sono dunque DPI e rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Europea 89/686/CEE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i.” (art. 1, comma 2 della Direttiva 89/686/CEE: ‘[…] si intende per «DPI» qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza’). Ai sensi dell’articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., “il responsabile della manutenzione dei dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione è il datore di lavoro”;- dispositivi di ancoraggio installati permanentemente: “hanno la funzione di salvaguardare gli operatori durante il lavoro in quota, prevenendo le cadute dall’alto che possono avvenire, ad esempio, durante la pulizia o la manutenzione delle coperture. Essi sono caratterizzati dall’essere fissi, non trasportabili e permanenti ed installati per essere lasciati in loco. Come tali rientrano nella definizione di prodotto da costruzione, di cui al Regolamento UE 305/2011, inteso come ‘qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e, la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse’. In questo caso la manutenzione dei dispositivi è “a carico del responsabile della struttura sulla quale sono installati”.Ricordiamo che il Regolamento Prodotti da Costruzione UE N. 305/2011 (CPR) ‘fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti, in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione’.
Ricordiamo che l’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma anche su varie tipologie di dispositivi e installazioni:- ancoranti metallici ed ETAG 001;- installazioni per l’accesso ai tetti e UNI EN 516;- ganci di sicurezza per tetti installati permanentemente;- dispositivi di ancoraggio UNI EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013.
Nel suo intervento il relatore conclude come sia necessario – “al fine di chiarire le problematiche” – definire “l’ancoraggio”, “eliminare l’ambiguità tra dispositivo di ancoraggio rimovibile e smontabile e considerare quindi la caratteristica di permanenza o di non permanenza”.Infatti non deve essere possibile che dei dispositivi di ancoraggio dichiarati dai fabbricanti come “non permanenti” vengano utilizzati come “permanenti”: “alcune caratteristiche intrinseche, si pensi per esempio alla durabilità, sono manifestamente diverse”.Altro aspetto da considerare è “la responsabilità della manutenzione e l’individuazione dei soggetti coinvolti nella stessa, che differiscono a seconda dei casi (permanenza o non permanenza)”.
Si segnala, a questo proposito, che attualmente in UNI “per i dispositivi installati permanentemente per l’aggancio di un sistema anticaduta per più persone contemporaneamente vi è in studio un progetto di norma dedicato proprio ai dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente: Progetto U5002C120 “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova”. Tale normapermetterebbe nell’immediato di disporre per il mercato italiano di un strumento di “armonizzazione” e probabilmente potrebbe “facilitare poi la strada per l’utilizzo del Regolamento CPR, in quanto la suddetta norma contiene elementi condivisi con la EN 795:2012 e il CEN/TS 16415:2013 che sono specificazioni CEN”.
In definitiva occorre affrontare le incertezze presentate “con un chiarimento”, in modo tale che tutti i soggetti interessati possano utilizzare idoneamente i dispositivi di ancoraggio.
Inail Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici, CTE – Consulenza Tecnica per l’Edilizia, “ La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto”, atti dei seminari “Un cantiere sicuro per riqualificare l’esistente – Lavori in copertura” e “Lavori su coperture: problematiche, approfondimenti, soluzioni ed indirizzi”, edizione 2014, pubblicazione febbraio 2015 (formato PDF, 3.53 MB).

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